GeA è un accordo tra due o più parti che intendono formalizzare la co-creazione di valore tangibile ed intangibile, realizzato con l’obiettivo di generare un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. GeA può essere adottato a latere di contratti ordinari che i sottoscrittori hanno già stipulato , al fine di formalizzare , specificare o aggiornare ulteriormente gli intenti che le parti sottoscriventi hanno già manifestato, o per rendere massimamente visibile e misurabile il capitale intangibile, stimolandone la propagazione attraverso un ‘contagio esemplare’.
Generative
Agreement
GeA per certi aspetti rappresenta la formalizzazione della qualità della relazione tra due o più soggetti, la volontà che li anima per generare impatto positivo e renderlo esplicito alla comunità di appartenenza. Tutto ciò può essere espresso anche con altre modalità ovvero può rimanere inespresso.
Se è vero che la forma non crea automaticamente la sostanza, per GeA l’essenziale è il percorso che porta ad una data formalizzazione, essendo il risultato finale soltanto il segno esteriore di una volontà comune di agire e di condurre le proprie relazioni in modo rinnovato: in questo senso GeA può essere inteso come un percorso guidato che mira ad ampliare la consapevolezza degli attori circa il valore intangibile che scaturisce dalla loro relazione, e come questo si diffonda verso la comunità di appartenenza.
L’esplicitazione del capitale intangibile prodotto, così come la sua misura, contribuiscono a stimolare riflessioni, a creare ulteriore consapevolezza, innescando un processo virtuoso di apprendimento continuo.
GeA entra in campo quando le parti che lo sottoscrivono ritengono insufficienti o inadeguate le ordinarie formalizzazioni delle reciproche relazioni – sia contrattuali che informali -, per rendere visibile la volontà e l’impegno reciproco che li anima nella creazione di valore intangibile a favore della comunità di appartenenza.
Per redigere correttamente GeA è essenziale aver chiaro che tipo di impegno ci si accinge a sottoscrivere: agreement o clausola contrattuale.
Nel caso della conclusione di un agreement, si descrive una cornice generale entro la quale sottoscrivere uno o più accordi vincolanti anche successivi nel tempo; nel secondo caso si decide di inserire una clausola generativa in un contratto tipo già in corso o da concludere (fornitura, vendita, locazione, appalto o altri).
Una volta compresa la tipologia di GeA, la redazione viene facilitata da una procedura online guidata. Soprattutto per GeA che integra un contratto (clausola generativa), è consigliata la supervisione da parte del proprio legale di fiducia.
Le ricadute di questa formalizzazione possono limitarsi ai soggetti sottoscrittori, per fissare gli elementi intangibili e di valore della loro relazione, ovvero possono estendersi ad una condivisione diretta o indiretta con la comunità di appartenenza.
La condivisione indiretta si realizza allorquando la misura del capitale intangibile generato dall’accordo, viene rendicontato in ottemperanza ad un obbligo normativo – ad esempio la Relazione Annuale che le Società Benefit devono redigere per attestare i risultati del proprio impegno nel realizzare beneficio comune –: in tal modo, indirettamente viene condiviso con la comunità di appartenenza.
La condivisione diretta, invece, riguarda tipicamente i progetti multi-stakeholder, che necessitano già in fase progettuale di quantificare il capitale intangibile che andranno a generare e quindi a misurare.
Quale che sia il contenuto e il tipo di GeA, in nessun caso può essere impiegato per utilizzi contrari alla legge o alle norme imperative nonché allo spirito che li anima. In particolare in alcun modo GeA possono essere utilizzati per formalizzare scambi di beni o servizi al di fuori delle vigenti normative in ambito fiscale ad esempio per eludere il versamento di imposte e/o altri oneri fiscali.